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“Do No Significant Harm”: la valutazione di sostenibilità per il PNRR

Con la pubblicazione del Regolamento sul Recovery and Resilience[1]  (RRF)è iniziato il coutdown per la presentazione e approvazione dei Piani Nazionali.

L’attenzione è chiaramente rivolta alle misure del piano, ma non può sfuggire che gli Stati Membri devono fornire la valutazione secondo il principio “Do no significant harm” (DNSH). “Non arrecare danno significativo” è la sintesi della strategia europea per la crescita sostenibile. Un principio che ricorre non solo nel Regolamento RRF ma anche nel quadro regolamentare della politica di coesione di prossima approvazione. Tale principio viene definito nel regolamento noto come la Tassonomia dell’UE teso a definire le attività ecosostenibili[2].

Secondo il regolamento RRF, nessuna misura inserita in un Piano di Ripresa e Resilienza (RRP) deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente il piano se una o più misure non sono conformi al principio DNSH.

Gli obiettivi ambientali cui si riferisce il regolamento sono quelli della tassonomia dell’UE:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici
  • adattamento ai cambiamenti climatici
  • uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici
  • economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
  • Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo
  • Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

La Commissione, con la comunicazione del 12.2.2021 C(2021) 1054 ha approvato gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza . Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell’RRF modo da consentire agli Stati membri di dimostrare che le misure da essi proposte nell’RRP soddisfano tale principio

Ne deriva che, nell’ambito dei Piani per la ripresa e resilienza, gli Stati Membri dovranno fornire una valutazione DNSH specifica per ciascuna misura di ogni componente del piano. Pertanto, la valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme. Le riforme in alcuni settori, tra cui l’industria, i trasporti e l’energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate.

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Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Ai sensi dell’RRF una misura (ossia un investimento o una riforma) è un intervento che può costituire un’attività economica o che può innescare modifiche delle attività economiche. Pertanto, ai fini dell’RRF le attività economiche di cui all’articolo 17 del regolamento Tassonomia sono le misure  cui si riferiscono detti orientamenti.

La valutazione DNSH a titolo del regolamento RRF riguarda quindi un ambito di attività diverso, e assai più ampio, rispetto a quello del regolamento Tassonomia che, finalizzato a individuare le attività economiche ecosostenibili, classifica e stabilisce i criteri per le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali elencati agli articoli da 10 a 15 del regolamento stesso e che non arrecano un danno significativo a tali obiettivi. Si tratta di una finalità diversa rispetto al regolamento RRF, che mira a dimostrare che un’ampia gamma di misure non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali

La Commissione ha previsto un approccio semplificato per quelle misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali.

Analogamente, quando una misura “contribuisce in modo sostanziale”, ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH. In questo caso gli Stati membri dovranno solo dimostrare l’assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali.

Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni ambientali, la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, in particolare poiché alcuni degli obiettivi di cui all’articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell’UE.

Pertanto, il fatto che per una particolare misura inclusa nell’RRP di uno Stato membro abbia effettuato una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, una valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità della direttiva 2001/42/CE16 o una verifica di sostenibilità/climatica come stabilito negli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU non necessariamente significa che la misura non comporta danni significativi all’ambiente.

I principi guida della valutazione DNSH considerano gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura e deve riferirsi al il ciclo di vita dell’attività derivante dalla misura al fine di valutare il danno significativo. In particolare, il ciclo di vita, ai fini della valutazione, dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vitae ovunque si prevedano i maggiori danni.

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro RRP, la Commissione ha preparato una lista di controllo basata su di un albero delle decisioni di seguito rappresentato.

Fonte: COM 2021/1054

In conclusione, con la valutazione di sostenibilità definiti dagli orientamenti della Commissione, è sempre più concreta la contaminazione da green deal delle politiche di sviluppo europee.

[1] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

[2] Regolamento (UE)2020/852 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

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