Con un atto delegato approvato lo scorso 2 febbraio, la Commissione ha integrato i criteri di screening tecnico per i cambiamenti climatici mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per ulteriori attività economiche nel settore energetico finora non ancora contemplati, in particolare nel settore del gas naturale e dell’energia nucleare.
Per quanto riguarda il gas naturale, l’atto delegato si basa sulle raccomandazioni del Gruppo Tecnico di Esperti sulla finanza sostenibile (il “TEG”), un gruppo di esperti della Commissione composto da
diversi attori del settore privato e pubblico costituiti nel 2018. L’attività del Gruppo di Esperti sul tema “gas naturale”, come si legge nell’atto delegato, è stata oggetto di una consultazione pubblica tesa a garantire una condivisione del processo di scelta.
Diverso, e sotto certi aspetti imbarazzante, l’approccio utilizzato per il nucleare. Si legge infatti nel provvedimento, che il TEG “non è stato in grado di raggiungere una conclusione ferma sul fatto che l’energia nucleare non arrechi danni significativi agli altri obiettivi ambientali, considerando in particolare la gestione dei rifiuti, l’impatto sulla biodiversità e acqua, nonché potenziali aspetti di inquinamento”, fermo restando che energia dal nucleare ha un alto potenziale per contribuire sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico.
La Commissione ha quindi istituito un processo specifico per una valutazione approfondita dell’energia nucleare rispetto ai principi del DNSH. E’ stata condotta una valutazione tecnica dell’energia nucleare dal servizio di scienza e conoscenza della Commissione europea (JRC), secondo quanto previsto dal regolamento sulla tassonomia e il criterio DNSH. Tale valutazione è stata esaminata dagli esperti degli Stati membri in materia di radioprotezione e rifiuti, nonché da esperti del comitato scientifico della salute, rischi ambientali ed emergenze (SCHEER). Tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione di alcune criticità manifestate dal comitato scientifico della salute, sono pervenuti ad una valutazione complessivamente positiva sostenuta in gran parte dalla disponibilità oggi di una tecnologia avanzata in grado di superare quelle che fino adesso hanno creato resistenze alla diffusione dell’energia nucleare (rischi legati ai sedimenti geologici, impatto ambientale potenzialmente dannoso). Gli esperti ritengono inoltre che l’impatto dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare sull’uomo e sull’ambiente rimane, tutto sommato, al di sotto dei livelli nocivi. Un altra considerazione che ricorre nel giustificare l’approccio positivo al nucleare è il quadro normativo “adeguato e tale da garantire il massimo livello di protezione dei lavoratori e dei cittadini nell’Unione”. Quest’ultimo aspetto tuttavia offre spunti di riflessione interessanti se pensiamo che il numero di incidenti sul lavoro non dipende da un rispettabile quadro normativo di riferimento ma da un quadro normativo che si rispetti.
Anche per l’energia nucleare, come per il gas naturale, è stata condotta una consultazione pubblica attraverso la piattaforma sulla finanzia sostenibile. Da essa sono emerse alcune incertezze e critiche che la Commissione, pur prendendole in considerazione, ha respinto, in particolare per la parte in cui si sostiene che gli atti delegati non sarebbero in linea con il regolamento sulla tassonomia, sia in materia di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l’obbligo di non creare danno significativo agli altri obiettivi ambientali. La Commissione sostiene invece che solo includendo i nuovi criteri di vaglio tecnico si potrà garantire un sostanziale contributo all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico e non arrecano danno o il minor danno per gli altri obiettivi ambientali.
La Commissione precisa infatti che le attività legate all’energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio e non costituiscono energia da fonti rinnovabili quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1) della Direttiva (UE) 2018/2001.
Il nucleare quindi non ricorre per il miglioramento dell’efficienza energetica, ne per l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra, o rispetto al passaggio all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile, ne per generare, trasmettere, immagazzinare, distribuire o utilizzare energia che resta limitato, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, alle energie rinnovabili in linea con la Direttiva (UE) 2018/11.
Il gas naturale e il nucleare pertanto si aggiungono a quelle attività economica che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quando “sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C”.
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