Per affrontare gli ostacoli agli investimenti per la coesione è necessario che gli Stati Membri
soddisfino una serie di condizioni “abilitanti” che riguardano i principali settori prioritari di
intervento della politica di coesione, ma anche gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e il rispetto dei diritti fondamentali. Questa volta le procedure saranno più semplici anche se il mancato soddisfacimento ha impatti sulla certificabilità della spesa.
Nel periodo 2014-2020, una serie di condizioni preliminari (“condizionalità ex ante”) ha consentito di affrontare le barriere orizzontali e settoriali che ostacolavano gli investimenti nell’UE nelle prime fasi del periodo di programmazione della politica di coesione.
Le condizioni preliminari hanno contribuito ad approfondire il mercato unico e realizzare gli
obiettivi del piano di investimenti per l’Europa del Presidente Juncker.
Sulla base di tale esperienza, per il periodo 2021-2027 sono previste un numero limitato di nuove condizioni “abilitanti” che devono essere soddisfatte. Esse riguardano i principali settori prioritari di intervento della politica di coesione, ma anche gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e il rispetto dei diritti fondamentali. Il rispetto di tali condizioni è necessario per ricevere il sostegno dell’UE e sarà monitorato regolarmente durante tutto il periodo di programmazione.
Nel merito delle condizioni abilitanti tematiche si evince l’importanza attribuita alla pianificazione e alla capacità dello Stato Membro di dotarsi di adeguati quadri politici strategici nazionali o regionali in ambiti prioritari per la programmazione comunitaria, quali l’Energia e il Clima, la gestione e la prevenzione delle catastrofi, l’attuazione delle direttive sulle acque reflue urbane e sull’acqua potabile, sulla gestione dei rifiuti, la banda larga, i trasporti, il mercato del lavoro e la parità di genere, il sistema di istruzione e formazione, l’inclusione sociale (ivi compresa una strategia nazionale per l’integrazione dei rom) e la lotta alla povertà, oltre che sulla sanità.
Le procedure connesse al soddisfacimento delle condizioni abilitanti sono simili rispetto a quelle del periodo 2014-2020, ma più semplici: ad esempio, non vi è l’obbligo di presentare un piano d’azione in caso di mancato adempimento: esse devono essere soddisfatte per l’intero periodo di programmazione. In fase di elaborazione o modifica di un Programma lo Stato Membro informa la Commissione del soddisfacimento, o meno, delle condizioni abilitanti. In tale ultimo caso le spese relative ad un obiettivo specifico non possono essere inserite in una domanda di pagamento prima che le corrispondenti condizioni abilitanti siano state soddisfatte.
E’ prevista una fase di contraddittorio con la Commissione rispetto alla verifica del loro
soddisfacimento, come è possibile, altresì, che la Commissione nel corso del periodo di
Programmazione comunichi, per un dato obiettivo specifico, di ritenere che la condizione non sia più soddisfatta. In tal caso a partire dalla data della comunicazione della Commissione, le spese sostenute in attuazione dell’obiettivo specifico interessato non possono essere inserite nelle domande di pagamento fino a che lo Stato membro non sia in grado di dimostrare il soddisfacimento della condizione.
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