Da questa estate, passato il moto di soddisfazione per la forte percentuale ottenuta dal nostro Paese sui fondi disponibili per il cosiddetto Recovery Fund, ribattezzato proprio da quel Consiglio Europeo così teso e dibattuto in “Next Generation Eu”, ci si è interrogati su come allocare le risorse e su quali progetti elaborati dal Governo e dai singoli Ministeri puntare.
Sappiamo che le proposte per i fondi, che diventeranno operativi dal 2021, possno cominciare ad essere presentati dai Governi il prossimo 15 ottobre e il Governo italiano ha dichiarato per mezzo del presidente del Consiglio che vuole giungere al 15 ottobre avendo già preparato il suo Piano Nazionale di ripresa e resilienza ,tanto che già prima della pausa estiva, all’ 8 di agosto scorso, aveva richiesto e si era atto consegnare dai singoli Ministeri schede riassuntive degli impegni che si vogliono prendere.
Alcune schede sembra siano esaustive e dettagliate, frutto anche di progetti già pronti da tempo, spesso rimandati nel passato, altre invece sono più generiche e si basano su indicazioni di massima che dovranno essere approfondite e specificate.
IL QUADRO D’ INSIEME
E’ bene, perciò all’inizio della ripresa di attività avere chiaro il quadro d’ insieme di cui stiamo parlando.
Il finanziamento ad ogni singolo Stato sarà reso disponibile conformemente ai costi stimati per le riforme e gli investimenti proposti. Il costo stimato dovrebbe essere in linea con l’impatto previsto delle riforme e degli investimenti;in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, per il 70 percento dei 312,5 miliardi di euro disponibili per le sovvenzioni (ovvero: 218,75 miliardi), il metodo chiave di allocazione terrà conto di quanto segue: (i) popolazione, (ii) l’inverso di PIL pro capite e (iii) il tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni (2015-2019) rispetto alla media UE. Gli Stati membri possono richiedere un prestito contemporaneamente alla presentazione di un piano di risanamento e di resilienza o successivamente fino alla fine di agosto 2023.
Si prevede che la legislazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Il termine per la presentazione dei piani è il 30 aprile 2021. Tuttavia, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i loro progetti di piani a partire dal 15 ottobre 2020.
Per beneficiare del finanziamento del RRF, uno Stato membro dovrà presentare un piano nazionale per la ripresa e la resilienza relativo all’agenda di riforme e investimenti per l’intero periodo 2021-2023.Nessun importo può essere impegnato dopo il 2023 né per sovvenzioni né prestiti. Inoltre, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.
L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE IN CORSO D’OPERA
Il regolamento e il relativo allegato forniscono ampie informazioni sui criteri di valutazione (articolo 16, paragrafo 3). La Commissione valuterà in particolare:
1.se il piano di risanamento e di resilienza dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo (articolo 16, paragrafo 3) e allegato 2.1);
2. se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde e digitale o per affrontare le sfide che ne derivano (articolo 16, paragrafo 3, lettera b) e allegato 2.2);
3. se si prevede che il piano avrà un impatto duraturo sullo Stato membro interessato (articolo 16, paragrafo 3, lettera c) e allegato 2.3);
4. se il piano contribuisce a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato membro, mitiga l’impatto economico e sociale della crisi e contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale (articolo 16, paragrafo 3 (d) e allegato 2.4).
IL PIANO SI RIVOLGE AL SETTORE PUBBLICO MA INCENTIVA ANCHE QUELLO PRIVATO
L’obiettivo dello strumento è incentivare gli investimenti in linea con gli obiettivi stabiliti nella proposta di regolamento. Ciò può avvenire attraverso investimenti pubblici diretti ma anche incentivando gli investimenti privati attraverso regimi di sostegno, anche tramite strumenti finanziari, sussidi o altri strumenti. Ad esempio, purché siano rispettate le norme sugli aiuti di Stato (cfr. Domande e risposte 48), la concessione di sovvenzioni agli investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile da parte di una società privata è una pratica di finanziamento regolare perché potrebbe non essere conveniente senza un intervento pubblico. I costi di investimento dovrebbero essere di natura temporanea pur avendo un impatto duraturo. Ad esempio, un regime di sostegno una tantum per fornire sostegno ai disoccupati licenziati durante la crisi non può essere coperto dal RRF (poiché altri strumenti soddisfano questo obiettivo).
TENERE CONTO DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA GREEN ECONOMY ED ALL’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA
I piani di risanamento e di resilienza devono soddisfare diversi criteri, tra cui quello di contribuire in modo significativo alle transizioni verde e digitale e rispettare il principio “non nuocere” all’ambiente al fine di garantire che le economie degli Stati membri emergano più resistenti da questa crisi e sostenibili. Gli obiettivi climatici e ambientali saranno presi in considerazione da diverse prospettive nella valutazione dei piani nazionali, inclusa la dimensione giusta ed equa di tali transizioni. Questi sono stabiliti nei criteri e nella metodologia di valutazione che accompagna la proposta della Commissione per il regolamento RRF:
1.In primo luogo, la Commissione esaminerà la compatibilità del RRP con le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo, che già tengono conto delle preoccupazioni in termini di verde e digitale.
2.In secondo luogo, la Commissione esaminerà in particolare se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verdi e digitali o per affrontare le sfide che ne derivano. Il Consiglio europeo ha convenuto di fissare un obiettivo per il clima del 30% per il QFP globale e l’Unione europea di prossima generazione. Ciò richiederà la fissazione di obiettivi adeguati negli strumenti settoriali pertinenti, anche per il meccanismo di recupero e resilienza. Sono in corso lavori per quantificare l’obiettivo adeguato per la RRF, che probabilmente supererà il 35%.
RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO
Finanziamento da altri fondi UE
I progetti di riforma e di investimento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi (articolo 8 della proposta di regolamento RRF). Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni nei loro piani sull’uso attuale o previsto di altri finanziamenti dell’Unione per le misure previste nell’ambito dei piani. Questi fondi non dovrebbero essere inclusi nelle stime dei costi del piano. Allo stesso tempo, ciò faciliterebbe le sinergie e le complementarità tra le diverse forme di finanziamento dell’Unione per le misure del piano. In tale contesto, ciò può comprendere investimenti che completano e aumentano la portata dei fondi e dei programmi dell’UE e / o hanno una prospettiva plurinazionale.
In che modo lo strumento si collega ad altre iniziative di sostegno come REACT-UE, i programmi della politica di coesione e SURE? Questi strumenti dell’UE sono completamente complementari. Next Generation UE sosterrà le riforme e gli investimenti a medio e lungo termine, in particolare nelle tecnologie verdi e digitali, con un impatto sostenibile e duraturo sulla produttività e sulla resilienza economica e sociale dell’economia dello Stato membro e dell’Unione. Le risorse nell’ambito del RRF possono integrare le risorse della politica di coesione, che dovrebbero riguardare interventi a lungo termine validi per l’intero periodo finanziario successivo 2021-2027. L’uso di vari fondi UE disponibili da parte degli Stati membri dovrà tener conto della situazione specifica dello Stato membro, comprese le specificità regionali e locali e l’equilibrio tra gli stanziamenti della RRF e la politica nazionale di coesione.
E LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO ?
Si applicano pienamente le norme sugli aiuti di Stato. Nel preparare e attuare i propri piani di risanamento e di resilienza e proporre riforme e investimenti, gli Stati membri devono tenere debitamente conto dell’articolo 107 TFUE e del quadro degli aiuti di Stato e delle sue restrizioni. I fondi dell’UE erogati attraverso le autorità degli Stati membri diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se tutti gli altri criteri dell’articolo 107 sono soddisfatti. Come regola generale, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima di essere concessi.
…..ED OVVIAMENTE SONO SEMPRE IN VIGORE LE NORME SUL BILANCIO….
In pratica, ciò significa che il Consiglio può sospendere (su proposta della Commissione) i pagamenti nell’ambito dello strumento per il recupero e la resilienza, in particolare in due casi:
1. se uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo e non adotta misure efficaci per correggerlo;
2. qualora uno Stato membro si trovi in una procedura di squilibrio macroeconomico e non riesca due volte ad adottare le misure raccomandate. Una sospensione dei pagamenti avverrà solo in caso di non conformità significative.
POST SCRIPTUM
IMPORTANTE : I 557 PROGETTI RACCOLTI PRIMA DEL 15 SETTEMBRE DAL DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE (Fonte Corriere della Sera,pubblicata sul web), ovviamente sono primi progetti ed anche solo titoli di progetto , disomogenei e non rivisti.
Rimane che non sembra esserci al momento una mano organica che li raccolga,e che più che inquietarsi sul fatto che siano usciti sui giornali,bisognerebbe invece capire che “secretari” i progetti viola le regole di trasparenza ed accountability ispirare proprio dalla Unione Europea….
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