L’evoluzione della situazione economica nel quadro delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e dall’altro, l’adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di aiuto nazionali sostengano in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, hanno indotto la Commissione ad adeguare il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 (Temporary Framework). La comunicazione del 28 gennaio, C(2021) 564, ha approvato il V emendamento al Temporary Framework prorogando la scadenza degli strumenti predisposti per rispondere alla crisi al 31 dicembre 2021 e lasciando ancora aperta la possibilità di un ulteriore eventuale nuova proroga entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantire la certezza del diritto. Il V emendamento interviene anche adattando i massimali di aiuto di alcune misure al fine di affrontare gli effetti economici prolungati della crisi in corso, nonché chiarendo e modificando le condizioni di accesso ad alcune misure temporanee di aiuto di Stato che la Commissione ritiene compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Le modifiche al quadro temporaneo saranno ammissibili solo a far data dell’approvazione della Comunicazione di modifica e nel fornire i chiarimenti su quali fossero i costi ammissibili, la Commissione stabilisce che gli aiuti devono compensare i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jureo e de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica. La Commissione inoltre chiarisce che il danno potrebbe aver riguardato anche solo una parte specifica e separabile dell’attività d’impresa.
Interessante l’approfondimento che il V emendamento offre nel tentativo di estendere il nesso causa effetto tra misure restrittive e danni alle imprese. La Commissione, infatti, introduce esempi utili a tal fine indicando le misure che prevedono la cessazione completa di un’attività economica (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione), ma anche le misure di esclusione di alcune categorie di clienti ad esempio, i turisti, per quanto riguarda gli hotel, e i partecipanti ai viaggi d’istruzione, per quanto riguarda le strutture ricettive destinate ai giovani. Tra le misure restrittive che ammettono la concessione di una compensazione ai sensi dell’articolo107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE possono anche far parte le misure che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività d’intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le regole generali di distanziazione sociale o le regole generali riguardanti la capacità degli esercizi commerciali. Ma, d’altro canto, la Commissione esclude le misure restrittive (ad esempio, misure generali di allontanamento sociale o vincoli sanitari generali) perché considerate inadeguate a soddisfare i requisiti dell’articolo 107 (2) (b) TFUE.
Il rischio di sovracompensazione, pure introdotto con il V emendamento al punto 15 ter, porta con se, in linea di principio, dubbi interpretativi. La Commissione infatti precisa che, in considerazione della prolungata crisi, gli effetti economici del calo della domanda o delle presenze dovuto alla minore domanda aggregata, o alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, o ad utilizzare mezzi di trasporto e altro non possono essere prese in considerazioni nel calcolo del danno causato dalla pandemia. Non potranno quindi essere prese in considerazione, nell’ottica di evitare la sovracompensazione e calcolare in modo rigoroso il danno subito dalla pandemia, i danni causati da restrizioni associate a misure di allontanamento sociale.
Positivo l’aumento del tetto per gli aiuti di importo limitato (misura 3.1) che raddoppia passando da 800.000 euro a 1,6 milioni di EUR. Vengono modificati anche i massimali di aiuto per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (passando da euro 120.000 a 270.000) e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (passando da euro 100.000 a 225.000).
Analogamente positiva anche la semplificazione nel calcolo del massimale che vede esclusi gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente misura e che sono stati rimborsati prima del 31 dicembre 2021.
Incoraggiante per le imprese anche la possibilità introdotta dal V emendamento di convertire gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, prestiti o altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché tale conversione avvenga entro il 31/12/2022 e a condizioni trasparenti e non discriminatorie.
Rispetto alle “garanzie pubbliche sui prestiti”(misura 3.2) la Commissione chiarisce che la misura comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente, ampliandone quindi il campo di intervento. Le garanzie, inoltre, potranno essere concesse anche rispetto a strumenti di debito di nuova emissione che sono subordinati a creditori senior ordinari in caso di procedure di insolvenza, nel rispetto di determinati premi di garanzia fissati dallo stesso emendamento.
Con il V emendamento si approva la tanto attesa modifica alla misura 3.12 relativa agli aiuti per la copertura dei costi fissi rispetto alla quale oltre ad adeguare il periodo di eleggibilità la Comunicazione eleva il tetto massimo da 3 milioni a 10 milioni per impresa.
La Comunicazione apporta modifiche anche all’elenco dei paesi rispetto ai quali, ai sensi della misura 3.5, “Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni.
Infine, il V emendamento eleva le soglie di riferimento a partire dalle quali scattano gli obblighi di pubblicazioni delle informazioni pertinenti gli aiuti concessi nell’ambito del quadro degli aiuti anticrisi per il settore dell’agricoltura primaria e della pesca (da 10.000 a 100.000 euro).
Al netto di dubbi interpretativi che ne potranno derivare, con riferimento ad esempio al rischio di sovracompensazione, e chiarimenti disattesi sul calcolo delle perdite previste per gli aiuti per la copertura dei costi fissi, il V emendamento dimostra la capacità della Commissione di seguire l’evoluzione della pandemia e della crisi economica, sforzandosi di interpretare le necessità maturate in questi mesi dalle imprese.
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