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Resilience e Recovery il leitmotiv dell’UE

La resilienza, quella che in psicologia è la capacità di una persona di superare eventi traumatici e periodi di difficoltà, per l’Unione Europea, ai diversi livelli istituzionali e sociali in quest’epoca di pandemia, è definita come la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e persistenti cambiamenti strutturali. L’Unione Europea, salda ai suoi principi ed alla sua strategia di crescita, ha anche stabilito una chiara modalità per fronteggiare la difficoltà. La resilienza dell’Unione Europea sarà equa, sostenibile e inclusiva.

In sostanza questo il contenuto del dispositivo, approvato il con il Regolamento 2021/241 del 12 febbraio 2021    (vedi la nostra rubrica Coffebrea …ndr).Oltre 150 pagine per affermare due fondamentali principi orizzontali, ovvero, “non arrecare un danno significativo” (e quindi non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale) e rispettare il principio dell’addizionalità del finanziamento dell’Unione che non deve sostituirsi alle spese correnti dello Stato Membro (salvo casi eccezionali).

Sei sono i pilastri: transizione verde; b) trasformazione digitale; c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; d) coesione sociale e territoriale; e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; f) politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze. I pilastri sostengono l’obiettivo generale di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030.

Ed è proprio negli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima che troviamo il trait d’union con la politica di coesione e il potenziale e atteso effetto sinergico tra le risorse, che pur avendo una diversa origine, condividono gli stessi obiettivi. Infatti, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite al dispositivo secondo quanto stabilito dal regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi SIE[1].

L’interconnessione che parte da principi ed obiettivi, si riflette anche negli strumenti di attuazione. Il dispositivo, infatti, prevede che i piani per la ripresa e la resilienza potrebbero includere, entro un certo massimale, contributi ai comparti degli Stati membri nell’ambito del programma InvestEU e dello strumento di sostegno tecnico.

Il dispositivo, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’Europa, contribuirà all’integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell’obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici.

Esso sarà attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta e le tipologie di finanziamento e modalità di attuazione sono bene definite nel Regolamento approvato.

Il Recovery and Resilience Facility poggia su una dotazione di 672.5 miliardi distribuiti tra sostegno finanziario non rimborsabile e sostegno sotto forma di prestito rimborsabile agli Stati Membri.

Il sostegno finanziario non rimborsabile nell’ambito del dispositivo (il cui importo disponibile arriva fino a 312.500.000 000 EUR,) dovrebbe assumere la forma di un contributo sui generis dell’Unione, che terrà conto dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza, e dovrebbe essere erogato in funzione del conseguimento dei risultati in riferimento ai traguardi e agli obiettivi del piano per la ripresa e la resilienza. Tale contributo dovrebbe essere stabilito conformemente alla normativa settoriale, in conformità delle norme di semplificazione relative ai finanziamenti non collegati ai costi stabiliti[2].

Il sostegno finanziario non rimborsabile potrà coprire le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, comunicazione istituzionale, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.

Il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri  (il cui importo disponibile arriva fino a 360 000 000 000 EUR) è calcolato nel rispetto di un massimale pari al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo (RNL) nel 2019 e sarà concesso previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione regolato secondo i principi finanziari di cui al sistema di risorse proprie dell’Unione che in via eccezionale, temporaneo e limitato, ricorre a prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative. [3]

Quanto ai “Piani per la ripresa e la resilienza” essi dovranno essere coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell’ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell’ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con i programmi nazionali di riforma, i piani nazionali per l’energia e il clima, i piani per una transizione giusta, il piano di attuazione della Garanzia per i giovani e gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell’ambito dei fondi dell’Unione. Essi dovranno altresì comprendere anche progetti transfrontalieri o multinazionali. Il dispositivo stabilisce che le misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza dei singoli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare almeno il 37 % dell’assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima definita dallo stesso Regolamento.

Entro il 31 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare una relazione di riesame sull’attuazione del dispositivo al Parlamento europeo e al Consiglio che tenga conto degli indicatori comuni e del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

Saranno considerate ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1º febbraio 2020, e i pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.

I fondi dovrebbero essere resi disponibili entro il 31 dicembre 2023, ma entro la fine del 2022 dovranno essere impegnati giuridicamente il 70 % dell’importo disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile mentre il 30 % entro il 2023. E’ previsto infine un prefinanziamento, entro la fine di questo anno, per un importo che arriva fino al 13% del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito dello Stato membro.

[1]COM 385/2018Proposta di Regolamento Disposizioni Comuni, Articolo 21. Trasferimento di risorse. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

[2] A norma dell’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (“regolamento finanziario”). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

[3] Rif. Reg. 2020/2053 Sistema Risorse Proprie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN

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