Insieme alla proroga della misura 3.13 del TF COVID, aiuti destinati alla sostenibilità ambientale per le imprese, la Commissione lo scorso 28 ottobre ha approvato la proroga e modifica del quadro temporaneo anticrisi.
Il nuovo dispositivo prevede:
- proroga fino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
- aumenta i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250 000 € e 300 000 € per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori;
- introduce una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Ciò è in linea con l’atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente, a determinate condizioni, l’utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e garanzie pubbliche per soddisfare le richieste di margini;
- aumenta la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall’aumento dei costi dell’energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l’impegno di definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica;
- introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
- chiarisce i criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.
Vai alla lista dei regimi di aiuto anticrisi militare approvati dalla Commissione approvati al 28 ottobre 2022:
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