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Pubblicati gli emendamenti al Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

Lo scorso 30 giugno 2023 sulla GUCE n.66 è stato pubblicato il Reg. 1315/2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Gli emendamenti, che sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, riguardano tra l’altro:

  • La proroga di 3 anni, fino al 31 dicembre 2026, del Regolamento UE 651/2014;
  • L’aumento generale del 10% delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti di stato;
  • Maggior chiarezza ed adeguamento delle sovvenzioni previste per investimenti di importi inferiori a 50 milioni di euro, realizzati dalle PMI;
  • Concessione, sotto forma di buoni, di aiuti alle PMI per servizi di consulenza inerenti il tema “green”;
  • Incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo a sostegno dell’innovazione, prevedendo soglie di notifica ed intensità di aiuto più elevate, capaci di apportare benefici transfrontalieri in termini di collaborazione efficace e diffusione delle conoscenze;
  • Inclusione di interventi in favore delle microimprese per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, gas naturale o calore;
  • Introduzione di condizioni di compatibilità per gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire dal gas naturale o energia elettrica al fine di attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguiti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina;
  • Inclusione di specifiche condizioni di compatibilità per gli aiuti all’idrogeno nei diversi settori;
  • Ampliamento delle disposizione relative agli aiuti al funzionamenti per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili anche per le comunità di energia rinnovabile.

l Regolamento apporta novità rilevanti soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico, è stato modificato il contenuto dell’articolo 13 che individua i settori di esclusione. La sezione, infatti, non si applica:

  • Agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
  • Agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energiae delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
  • Agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
  • Agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, “Attività finanziarie e assicurative”, della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, “Attività di sedi centrali”, o 70.22, “Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale”, della NACE Rev. 2.»;

Viene modificato anche l’articolo 14 che, in riferimento alle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo, 3 lettera a) rientra qualsiasi tipologia di investimento. Inoltre, per quanto riguarda gli attivi materiali, è ammissibile il 100% dei costi ma solo esclusivamente per le PMI.

Il Regolamento, poi, aumenta il tetto massimo dell’investimento nei progetti di sviluppo urbano, portandolo a 22 milioni di euro.

 

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