Le opzioni di costo standard (di seguito – OSC) sono state originariamente introdotte nel periodo di programmazione 2007-2013 e sono ampiamente riconosciuti come una delle misure di semplificazione più efficaci adottate nell’ambito della Politica di Coesione.
Il ricorso alle opzioni di costo standard semplifica le procedure di richiesta di finanziamento e i requisiti di rendicontazione e riduce significativamente il carico di lavoro amministrativo di tutti gli attori coinvolti nella gestione e attuazione della politica di coesione dell’UE.
La semplificazione è raggiunta eliminando la necessità per i beneficiari di dimostrare all’Autorità di Gestione e Organismi Intermedi i costi effettivi del progetto. La rendicontazione a costi standard quindi non vengono forniti i documenti giustificativi della spesa. La rendicontazione poggia sulla performance. Infatti, opzioni di costo standard partono dall’assunto che obbiettivo della politica di coesione è il raggiungimento di un risultato concreto e tangibile. La spesa sostenuta quindi è tutta dimostrata nel risultato raggiunto.
Le opzioni di costo standard consentono inoltre di gestire con maggiore certezza i processi di selezione delle operazioni e definizione degli importi delle sovvenzioni.
Il ricorso a opzioni di costo standard infatti consentono di definire già al momento della presentazione delle candidature l’importo della sovvenzione e migliorano la prevedibilità e quindi l’efficacia degli interventi da parte dei beneficiari.
Oltre ad aumentare la prevedibilità degli importi, le somme determinati attraverso le opzioni semplificate di costo, contribuiscono alla trasparenza e alla parità di trattamento consentendo il miglior utilizzo delle risorse.
La semplificazione si legge anche nell’audit trail dei revisori. Infatti le verifiche di gestione e gli audit relativi alle spese da rimborsare sulla base di una metodologia di costi standard riguarderanno le realizzazioni/i risultati (deliverable) nel caso dei costi unitari e delle somme forfettarie e i costi
di base in caso di finanziamento a tasso forfettario. Le verifiche di gestione e gli audit non riguarderanno le
singole fatture e le specifiche procedure d’appalto che sono alla base delle spese rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi. Di conseguenza questi documenti finanziari o d’appalto alla base delle spese non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) sostenuti e pagati dal beneficiario.
Il tema delle opzioni di costo standard rientra tra le attività di controllo della Corte dei Conti. Nelle delibere di programmazione delle attività, ultima quelle dell’anno 2023, la Corte dei Conti richiama l’importanza della ricerca di spazi di efficientamento nella gestione della spesa per recuperare margini finanziari da utilizzare a sostegno della spesa di investimento. Il ricorso a opzioni di costo standard, secondo la Corte dei conti, è indispensabile anche in vista della realizzazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, il cui obiettivo è quello di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle stesse.
Nella Relazione annuale 2022, I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi europei la corte dei conti ha anche evidenziato il rapporto inversamente proporzionato tra la relativa decrescita delle segnalazioni di irregolarità e l’aumento dell’impiego delle opzioni di costo semplificate.
Nel complesso, l’utilizzo delle opzioni semplificate in termini di costi apporta benefici positivi alla gestione finanziaria e non finanziaria dei programmi dei fondi SIE a livello dei beneficiari, degli organi di gestione e dell’intero programma, vale la pena tuttavia segnalare l’opportunità del corretto allineamento, a tutti i livelli dei meccanismi di rendicontazione per garantire la sana gestione finanziaria economia, efficienza ed efficacia dei programmi finanziati dalla politica di coesione.
La Corte dei Conti Europe, nella sintesi degli audit per l’anno 2022, ha infatti segnalato, nel quadro dei propri lavori, che gli auditor hanno rilevato 11 casi in Germania, Croazia, Italia, Lituania e Ungheria in il principio della sana gestione finanziaria non erano stati rispettati. Ad esempio, in un PO in Italia i beneficiari di quattro operazioni avevano correttamente dichiarato i costi ammissibili sulla base di tabelle standard di costi unitari definite dall’autorità di gestione in virtù delle disposizioni dell’articolo 67 dell’Regolamento CE 1303/2013. Tuttavia, l’importo dichiarato alla Commissione dall’autorità di gestione era stato calcolato sulla base di un altro modello, utilizzando le tabelle standard di costi unitari della Commissione (ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE). Di conseguenza, gli importi certificati alla Commissione, e pagati a valere sul bilancio dell’UE per ogni operazione in questione, erano superiori di un valore compreso tra il 16 % e il 30 % a quelli accordati e versati ai beneficiari.
E’ auspicabile quindi, che nel processo di definizione e implementazione di metodologie per la semplificazione dei costi, non si generi un doppio livello che rischia di generare distorsioni e effetti perversi nella rendicontazione della spesa pubblica tra autorità di gestione, beneficiari e Commissione Europea.
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